IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto  30  ottobre  1933,  n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16
novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge  3  aprile  1979,  n.
103;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'avvocatura dello Stato
ad assumere  il  patrocinio  dell'Istituto  elettrotecnico  nazionale
"Galileo Ferraris" di Torino;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              Decreta:
  L'avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza e la  difesa  dell'Istituto  elettrotecnico  nazionale
"Galileo  Ferraris"  di Torino nei giudizi attivi e passivi avanti le
autorita'  giudiziarie,  i  collegi   arbitrali,   le   giurisdizioni
amministrative e speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste  dalla  normativa  vigente  e  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 dicembre 1995
                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                            e Ministro del tesoro e, ad interim,
                               Ministro di grazia e giustizia
                                             DINI